Segreteria Regionale


Art. 11, comma 4 dello Statuto


 


La Segreteria regionale:

- è l'organo esecutivo della Federazione regionale ed è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dal Congresso regionale;

- coordina l'attività della Federazione regionale ed attua le decisioni del Consiglio regionale nonché quelle degli Organi centrali della Federazione;

- provvede alla divulgazione dell'informativa riguardante l'attività della Federazione a tutte la strutture periferiche dei sindacati federati;

- elegge nel suo ambito il Vice-Segretario regionale il quale sostituisce il Segretario regionale in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

- si riunisce ordinariamente almeno ogni mese su convocazione del Segretario regionale e straordinariamente su richiesta dei 2/3 dei suoi membri.